Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008
L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:
1) Lettera A
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
Limitamente a : installazione impianti elettrici
Provincia: FI
Ente: Camera di Commercio
2) Lettera C
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e della condense, e di ventilazione ed areazione dei locali
Provincia: FI
Ente: Camera di Commercio
3) Lettera D
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
Provincia: FI
Ente: Camera di Commercio
4) Lettera E
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali
Provincia: FI
Ente: Camera di Commercio
5) Lettera G
impianti di protezione antincendio
Provincia: FI
Ente: Camera di Commercio
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